Art. 57.
(Controversie agrarie).

      1. In materia di controversie agrarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le controversie in materia agraria si svolgano secondo apposito rito speciale modellato su quello del lavoro, come modificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, che tenga conto delle particolarità della materia;

          b) prevedere che, alle controversie agrarie non richiamate dall'articolo 409 del codice di procedura civile, non si applichino le disposizioni del rito speciale che presuppongono la sussistenza di una controversia di lavoro.